CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuto nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene
inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenuta , sia le
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che hanno ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua
abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al viaggio (CCV), firmato a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare un terzi pacchetti turistici,
realizzando la protezione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare conto prendere;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni per richieste
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere
turistiche, risultanti dalla mantenuto, da chiunque ed in qualunque modo realizzato, almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art.
21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giustamente prevista art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art.
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori
aerei effettivi per il volo oi voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea”.
2. L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la DIA o SCIA dell'organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del
programma fuori catalogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno forniti dall'organizzatore, in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 cod. Tur., prima dell'inizio del viaggio. Richieste particolari sulle
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, essere avanzato in fase di richiesta di
prenotazione e risultato oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell'art.
32, comma 2, cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti rispettivamente dagli artt.
50 e 45 del D.Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 ess. del D.Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All'atto della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d'iscrizione o gestione pratica se richiesta ( vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornito dall'Organizzatore.
Tale importo viene versato a titolo di caparra confermatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 cc non si
se il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito
dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il, l'intero ammontare dovrà essere versato al
momento della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di
diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l'Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
dove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all'organizzatore.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicatore in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relativi al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tasso di cambio applicativo al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportato nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne
dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetta la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro
pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta
comprensiva di quota di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso
al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
4. Se l'Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a
quest'ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso mancato risarcimento
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causa da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla,
restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall'art. 10,2° comma qualora fosse egli ad eliminare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; - modifica in
modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore
qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la
differenza di prezzo. - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 9, comma 2,
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella
misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi:
•nessuna penale, fino a 50 giorni calendario dalla partenza
•20% della quota di partecipazione e dei supplementi, fino a 90 giorni calendario dalla partenza
•45% della quota di partecipazione e dei supplementi, fino a 15 giorni calendario dalla partenza
•75% della quota di partecipazione e dei supplementi, fino a 4 giorni calendario prima della partenza
•100% della quota di partecipazione e dei supplementi, dopo tale termine
Le medesime somme somme essere corrispondere chi non potesse eseguire per mancanza o irregolarità dei documenti previsti di
espatrio.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusivi i viaggi che includono l'utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In queste casi le condizioni relative alle penalità
di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
L'operatore si riserva il diritto di applicare condizioni diverse che pubblicherà sul catalogo e sul sito web nella pagina di prenotazione del viaggio.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione che per fatto proprio del turista, una parte
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate. Qualora non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga
rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sede e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in potrebbe essere erogati a seguito della formazione;
d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla gestione, nella che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente
articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di tenuta sono indicate nella scheda tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell'art. 944 del
Codice della Navigazione, la sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono forniti per iscritto le informazioni di carattere
generale - riferita alla stampa del catalogo - relativa agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio.
2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida
per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, essere seguite le pagine indicare sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri reperire le informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o rispettivi
canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.
4. I turistiintermediario in ogni caso di informare l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta
pacchetto turistico o servizio, al momento della partenza della turistico accertare definitivamente di essere muni certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di sottovalutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e
divulgare attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei TO -
on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art.38 del codice del
Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il
che successivamente potrà esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso
operato, il venir meno della causa condizionata alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti ad inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subito anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi comprese le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'invio
della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifiche sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulta possibile l'attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciuti dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di commercializzate quale “Villaggio Turistico”
l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, conto da permettere una
valutazione e conseguenza accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente, sia che
le stesse vengono effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsti e comunque nei limiti
stabilità, dalla CCV, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che forma oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o in vitavitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai
sensi dell'art.1227 cc Fermo l'obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi è consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento
della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di
proposta alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 50 Cod. Tur.).
Ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Cod Tur) e ss. mm., i contratti di turismo organizzato sono assistiti
da idonee garanzie, prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggi intermediario, che, per i viaggi all'estero ei viaggi che si svolgono all'interno di
un singolo Paese, assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto
del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista.
All'acquirente del pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali le garanzie di cui all'art. 50,
commi 2 e 3 del Cod. Tur. Sono assicurate tramite l'adesione dell'agente di viaggio al Fondo di Garanzia Viaggi Srl con sede in Roma, via nazionale
L'organizzatore indica gli estremi identificativi del soggetto giuridico che presta per suo conto le garanzie di cui all'art. 50 commi 2 e 3 del Cod. Tur
tramite idonea comunicazione al turista (scheda tecnica, catalogo, estratto conto, conferma di prenotazione del pacchetto turistico, ecc.)
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui pubblicazioni i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei
servizi, si rende noto che l'ordine del programma subito modifiche cronologiche senza alterarne il potrebbe contenuto.
APPENDICE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICA
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. dal 17 al 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si ar
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni riferite alla vendita del singolo servizio di contratto. Il venditore che
si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo
servizio, che riportano la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; arte. 7 comma 2; arte. 13; arte. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni
momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 il titolare del trattamento: nominativo della Società; sede, dati fiscali;
indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 17 – LEGGE N. 38/2006)
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero
SCHEDA TECNICA DELL'AGENZIA
Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi TaoTravel PI 03800310983 Via Rodi, 3 - 25100 Brescia (BS);
REA 564022;Agenzia/To
Polizza assicurativa RC n. 1/75910/319/136465324 stipulata con UNIPOL. in conformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 Cod.Tur.;
Il programma di viaggio presente sul sito www.Taotravel.it è valido dal 01/01/16 al 31/12/2016, salvo aggiornamento dello stesso;
iscritta/o al Fondo di Garanzia Viaggi Srl ( www.garanziaviaggi.it ) con sede in Roma via Nazionale 60 - Certificato n. A/62.249/6/2017 ai fini di quanto disposto dall'art. 50, commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.
www.taotravel.it i info@taotravel.it